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DM 37/08
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 DM 37/08
 


Si sottolinea che OGNI IMPIANTO ELETTRICO è soggetto ad OBBLIGO di progetto, sia esso redatto da Professionista iscritto ad Albo o da Responsabile Tecnico dell'Impresa Installatrice. Le Norme stabiliscono anche la documentazione affinchè si rediga un progetto completo di ogni allegato NECESSARIO.


Si ricorda che vige l’'OBBLIGO di PROGETTAZIONE per gli IMPIANTI ELETTRICI, da parte di professionista iscritto ad ALBO/ORDINE Professionale, nei casi elencati a seguire (vedasi art. 5 comma 2).

L'’obbligatorietà del progetto per gli impianti elettrici è definita dal DM 37/08 (22.01.2008) che rende obbligatoria, nei limiti fissati dall’art.5 del DM stesso, la redazione del progetto degli impianti elettrici da parte di professionisti abilitati.

Secondo l’art. 7 comma 2, il progetto sarà redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice nel caso in cui non ricorrano le condizioni in cui è obbligatoria la progettazione da parte di professionista iscritto ad Albo/Ordine professionale.

 L’art. 1 - ambito di applicazione, cita:

1.      Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, col­locati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a par­tire dal punto di consegna della fornitura.

2.      Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b)     impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c)  impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o spe­cie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed ae­razione dei locali;

d)     impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e)    impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei pro­dotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f)  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g)     impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

L’art. 5 – progettazione degli impianti, cita:

1.      Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), e), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progetta­zione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali se­condo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2.     Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi pro­fessionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

h)     impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abi­tative di superficie superiore a 400 m2;

i)        impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori;

j)       impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al com­mercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata supe­riore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

k)      impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a norma­tiva specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;

l)        impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

m)   impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impian­ti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 fri­gorie/ora;

n)     impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibi­li con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliere e simili, compreso lo stoccaggio;

o)     impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rile­vamento sono in numero pari o superiore a 10.

3.      I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione apparte­nenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico euro­peo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4.      I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con par­ticolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di pre­venzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5.      Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria do­cumentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferi­mento nella dichiarazione di conformità.

6.      Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

. . . omissis.

 


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